Mattarella firma tre decreti di grazia: c'è anche gioielliere Gianni che uccise due rapinatori

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a conclus

A cura di Redazione
07 ottobre 2026 20:30
Mattarella firma tre decreti di grazia: c'è anche gioielliere Gianni che uccise due rapinatori -
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(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei tre destinatari del provvedimento. Il primo decreto di clemenza individuale è stato adottato in favore di A. A., nato nel 1972, condannato alla pena complessiva di anni sette di reclusione per delitti in materia di stupefacenti e altro. Nel concedere la grazia per la pena residua da espiare (anni cinque, mesi cinque e giorni dieci) il presidente della Repubblica, spiega il comunicato, ha tenuto conto dei pareri favorevoli di entrambe le Autorità giudiziarie competenti e delle gravissime e irreversibili condizioni di salute del condannato, in ragione delle quali è stato, da tempo, disposto il differimento dell’esecuzione della pena. 

Gli altri due decreti di grazia, spiega ancora il comunicato del Quirinale, hanno riguardato il primo Guido Gianni, nato nel 1960, condannato alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio, commessi nel 2008, nell’ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all’interno della propria gioielleria. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto anni tre e mesi due di reclusione, tenendo presente il parere favorevole formulato dal magistrato di sorveglianza ed in considerazione del periodo di pena già espiata (cinque anni e tre mesi). Per effetto del provvedimento di grazia parziale, l’interessato dovrà espiare un residuo di pena detentiva, inferiore a quattro anni, tale quindi da consentire al competente Tribunale di sorveglianza l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell’ordinamento penitenziario).  

L’altro provvedimento ha riguardato G. B., nato nel 1981, condannato alla pena di anni dieci di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, commessi tra il 2002 e il 2009. Nel concedere la grazia parziale - che ha estinto un anno e nove mesi della pena detentiva ancora da espiare - il capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del magistrato di sorveglianza, nel quale si è dato atto del mutamento di vita del condannato, che ha già avviato e consolidato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare, e delle condizioni di salute di una sua figlia minore. Anche in questo caso, a seguito dell’atto di clemenza la pena residua da espiare rientra nel limite che consente l’eventuale concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova. 

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 07 ottobre 2026

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