SOCIALITA'

INPS, assegno straordinario per le telecomunicazioni

La circolare n. 101 del 2026 chiarisce i requisiti per accedere alla prestazione di accompagnamento alla pensione, con una durata massima di 60 mesi

A cura di Redazione
28 ottobre 2026 19:30
 INPS, assegno straordinario per le telecomunicazioni - Foto: Redazione
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L'Istituto, con la circolare INPS 23 settembre 2026, n. 101, chiarisce che l'Assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni spetta anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell'ex Fondo speciale telefonici. La nuova circolare integra le istruzioni della circolare INPS 19 novembre 2025, n. 144, a seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con parere conforme del Ministero, l'Istituto ha esteso la platea per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore delle telecomunicazioni. L'ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 e oggi gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), rientra quindi tra le gestioni rilevanti per verificare i requisiti di accesso.

Chi è ancora iscritto all'ex Fondo può accedere all'Assegno se il diritto a pensione si perfeziona con la sola contribuzione accreditata nel Fondo stesso. Per valorizzare anche periodi in altre gestioni, compresi quelli nel FPLD, occorre ricorrere agli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi 29/1979 e 45/1990.

L'Assegno presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi devono inoltre maturarsi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile), compresa, ove prevista, la finestra mobile. La domanda non può essere accolta per la pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di Assegno ordinario di invalidità, o ne ha presentato richiesta.

Questa prestazione non ha natura di trattamento pensionistico e ha le seguenti caratteristiche:

  • la scadenza non può essere di oltre 5 anni successiva alla decorrenza;

  • la tassazione IRPEF è quella ordinaria per scaglioni;

  • ai fini fiscali, viene attribuita d’ufficio la detrazione personale da lavoro dipendente. Per le altre detrazioni il lavoratore dovrà trasmettere apposita richiesta telematica;

  • non è soggetta ad adeguamento annuale;

  • non è assoggettata alla trattenuta ex ONPI;

  • non prevede il riconoscimento dei trattamenti di famiglia;

  • non prevede il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito;

  • non consente trattenute a favore delle organizzazioni sindacali.

Nella comunicazione di liquidazione, al lavoratore viene ricordato che, per ottenere la pensione alla scadenza dell’assegno, deve presentare la relativa domanda in tempo utile.

La prestazione è corrisposta per 13 mensilità e il dettaglio del pagamento viene messo a disposizione del beneficiario nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.

Il pagamento al beneficiario è sempre subordinato alla conferma dell’avvenuto versamento delle somme a carico del datore di lavoro.

La domanda va presentata esclusivamente dal datore di lavoro, in modalità online, tramite il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto. Prima dell'invio il datore di lavoro deve compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, che va firmato anche dal lavoratore e conservato dall'azienda.

Spetta al datore di lavoro verificare i requisiti sulla base della complessiva anzianità contributiva, rilevabile dalla documentazione prodotta dal lavoratore, ad esempio l'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT).

Il datore di lavoro, seguendo le istruzioni della circolare, deve indicare se l'Assegno è finalizzato al pensionamento a carico del FPLD o dell'ex Fondo speciale telefonici.

La circolare, inoltre, fornisce informazioni sulla modalità di compilazione del flusso UNIEMENS e sulla contribuzione correlata all’Assegno straordinario.

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